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Accesso Civico

Cos'è l'accesso civico
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Si distingue in:

Accesso civico semplice che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
Accesso civico generalizzato che consente a chiunque - senza indicare motivazioni - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

 

Cosa si può chiedere

Dati, informazioni e documenti detenuti dall'Ordine, ulteriori rispetto a quelli che il d.lgs. 33/2013 e ss.mm.e ii. obbliga a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Cosa non si può chiedere

In generale non può essere richiesto l’accesso a

  • informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma
  • dati che richiedono una elaborazione da parte dell'Ordine 
  • un numero cospicuo di documenti ed informazioni, tanto che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento degli uffici.

Inoltre, sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Ordine di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l'Ordine potrà chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

 

Chi può fare la richiesta: Chiunque.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

 

Come presentare la richiesta

La richiesta può essere scritta utilizzando imodelli riportati in calceal presente testo.

Nella richiesta occorre indicare tutti gli elementi utili all’Ordine per identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Non saranno accettate richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Ordine di identificare i documenti o le informazioni ricercate.

 

La richiesta può essere presentata tramite

  • PEC (posta elettronica certificata) personale, cioè intestata al richiedente
  • Posta elettronica
  • A mano presso gli uffici dell'Ordine dei Farmacisti in via Galilei 21 a Pordenone.

Quando la consegna è fatta a mano è possibile firmare la richiesta davanti all'impiegato che la riceve mostrando il proprio documento di identità.

Nel caso di invio tramiteposta elettronica normale la richiesta dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

Nel caso di invio tramite PEC personale, cioè intestata al richiedente, non è necessario firmare la richiesta.

 

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Nel caso di rilascio di copie è previsto, per il rimborso delle spese di riproduzione, un costo per l’interessato di € 0,21 ogni copie ottenute, da versare in contanti.

Se l’interessato chiede l’autentica delle copie dovrà versare anche l’imposta di bollo vigente.

 

Termine per la conclusione del procedimento di accesso

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, se l’amministrazione individua dei privati controinteressati comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

 

Ricorsi

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame a:

Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

 

 

 

Ultimo aggiornamento, 31 maggio 2024



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